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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 22/12/2021

Sezione Stazione appaltante

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
Abramo Giuseppe

Sezione Dati generali

Lavori di riqualificazione energetica edificio 3 presso il P.O. G. Rodolico - Finanziati nell'ambito 4.1.1. Asse Prioritario 4 - PO FESR 2014-2020" - CIG : 8867693BC0
Lavori
Procedura aperta
Prezzo più basso
3.056.692,54 €
17/09/2021
26/10/2021 entro le 12:00
G00339
Conclusa - Emesso contratto/ordine

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta amministrativa
Busta economica
  • Offerta economica
  • E inoltre la documentazione prevista nel Bando e nel Disciplinare di gara

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 22/12/2021
    Aggiudicazione definitiva e svincolo cauzione provvisoria - Si comunica che con deliberazione n. 2431 del 20/12/2021 i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 3 PRESSO IL P.O. G. RODOLICO FINANZIATI NELLAMBITO 4.1.1. ASSE PRIORITARIO 4- PO FESR 2014-2020 sono stati aggiudicati alla ditta Torsten Costruzioni srl socio unico , con sede legale in Bronte (CT), Corso Umberto 226 - Partita IVA 04636340871 con il ribasso del 29,7715%, come da offerta di gara. Seconda classificata è la ditta Agostaro Rosario srl socio unico , con sede legale in San Giuseppe Jato (PA), Via Milano 23 - Partita IVA 06558380827 che ha offerto il ribasso del 29,7622 %. La presente vale quale autorizzazione allo svincolo della polizza fidejussoria presentata in gara. IL RUP (per.Ind. Giuseppe Abramo)
  • Pubblicato il 12/11/2021
    Verbale del 12/11/2021 - Verbale del 12/11/2021
  • Pubblicato il 05/11/2021
    Rinvio seduta di gara - Vedasi verbale allegato
  • Pubblicato il 28/10/2021
    Rinvio data seduta pubblica - Si comunica che a seguito di Ordinanza Prefettizia del 27/10/2021, emanata a seguito del protrarsi del'allerta meteo, gli uffici Regionali resteranno chiusi anche giorno 29 ottobre 2021, pertanto, la data della prima seduta pubblica è stata ulteriormente differita alle ore 09:00 del 05/11/2021.
  • Pubblicato il 27/10/2021
    Rinvio data seduta pubblica - Si comunica che su disposizione del Presidente della Regione Sicilia, n° 22226 del 26/10/2021, emanata a seguito dell'allerta meteo, presente nella Provincia di Catania, gli uffici Regionali resteranno chiusi per i giorni 27 e 28 ottobre 2021, pertanto, la data della prima seduta pubblica è stata differita alle ore 10:00 del 29/10/2021.
  • Pubblicato il 18/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Si chiede la conferma che il punto 3.29) della dichiarazione integrativa sia un refuso. Il paragrafo 7.3 nel Disciplinare di Gara non c'è Risposta In riferimento alla DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello A3) si rappresenta che al punto 3.29 è presente un refuso. Pertanto tale punto deve intendersi così modificato "di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al PUNTO 1.9 DEL DISCIPLINARE DI GARA (SOA)"
  • Pubblicato il 15/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito La sottoscritta Impresa intende partecipare alla procedura indicata in oggetto, tuttavia è carente per quanto riguarda la categoria scorporabile OS8. Essendo alla scrivente, poco chiaro quanto riportato sul disciplinare e nei chiarimenti già pubblicati alla data odierna, con la presente si richiede di chiarire esplicitamente, se la suddetta categoria possa essere o meno subappaltata al 100% ad altra/e impresa/e in possesso di adeguata qualificazione. Risposta Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rammenta che la percentuale dei lavori, di cui si richiede la categoria OS8 II, è del 15.39% per cui, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto, oppure loperatore economico può ricorrere allistituto dellavvalimento
  • Pubblicato il 15/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Si chiede se l'impresa, in possesso delle categorie OG9, OG1, richieste dal bando di gara, può partecipare come operatore singolo dichiarando per le categorie OS8 e OS30 il subappalto al 100% a impresa qualificata. Risposta si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rammenta che per coprire la OS8 II e la OS30 II, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto
  • Pubblicato il 06/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Si chiede conferma che, qualora in possesso di ISO9001 ed ISO14001, il concorrente singolo possa presentare una cauzione provvisoria pari a euro 24.453,54 Risposta Si rimanda a quanto previsto dallart 93 del D.lds n.50/2016. In particolare il comma 7, del citato articolo, disciplina tutte le possibili riduzioni di polizza cui hanno diritto gli operatori economici, purchè il diritto alla riduzione sia, in sede di gara, dichiarato e documentato.
  • Pubblicato il 06/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Si chiede se l'impresa, in possesso delle categorie OG9, OG1, OS30 richiesti dal bando di gara, può partecipare come operatore singolo dichiarando per la categoria OS8 il subappalto al 100% a impresa qualificata Risposta si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rammenta che per coprire la OS8 II, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto
  • Pubblicato il 04/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Essendo la scrivente impresa in possesso di cat. OG9 V e OS8 I, si chiede di chiarire se dichiarando il subappalto al 50% della cat. OS8 (COPERTO PER LA PARTE ECCEDENTE LA CLASSIFICA I, CON LA CAT. PREVALENTE OG9) si può partecipare alla gara in oggetto singolarmente, quindi senza dover fare ATI per la parte di OS8 non posseduta. Risposta Con riferimento alla comunicazione ricevuta il 29/09/2021 Codice 159168 si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rammenta che per coprire la OS8 II, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Si chiede cortese conferma che la scrivente, in possesso di attestazione SOA per la categoria, prevalente OG9 classifica III bis e scorporabile OG1 classifica III e OS30 classifica II, possa presentare offerta quale operatore economico singolo, ricorrendo al c.d. istituto del subappalto per le lavorazioni di cui alla categoria specialistica OS8 e dichiarando di subappaltare ai sensi del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ( decreto semplificazioni) fino al 100% dell importo lavori della categoria specialistica OS 8 ovvero inferiore al 50 per cento del limporto complessivo del contratto di lavori, oggetto dellappalto art. 49, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021. Secondo l attuale normativa e giurisprudenza - art. 12, comma 2, lett. a. e b. del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici (in precedenza, v. art. 109, comma 2, del D.P.R n. 207/2010 e Sentenza TAR Cagliari, sez. II, n. 661 del 27.11.2020 - in tema di qualificazione nei lavori pubblici, il principio generale è quello per cui l operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l importo totale dei lavori, con l unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a qualificazione obbligatoria, è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata. Si chiede inoltre conferma che la specifica dicitura, subappaltabili max al 50% dell importo delle opere, inserita nel campo delle note di tabella del bando di gara, indicazioni speciali ai fini della gara, sia riferita non al limite dell importo della singola categoria SOA ma dell importo complessivo di contratto a base di gara- rif. art. 49, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 e sentenza T.A.R. Lombardia - Sezione prima - N. 00028/2018 REG.PROV. COLL - N. 01532/2017 REG.RIC. Per maggiore chiarezza espositiva si richiede conferma se il limite complessivo dell importo subappaltabile per la procedura in oggetto possa essere declinato come segue: 1)Limite subappalto: (50% del totale contratto) = 0,50 * 3.056.692,54 = 1.528.346,27, oppure 2)Limite subappalto: oltre alla SIOS OS30 al 50% = 0,50 * 435.375,65 = 217.687,82 (da non computare per il raggiungimento del 50% del totale contratto), ovvero Somma limporto complessivo subappaltabile = 1.528.346,27+ 217.687,82 = 1.746.034,1 In fine si chiede conferma che per la categoria specialistica OS8 II scorporabile e a qualificazione obbligatoria si possa ricorrere all istituto dell avvalimento dei requisiti provenienti da un'altra impresa Ausiliari Risposta : Con riferimento alla comunicazione ricevuta il 28/09/2021 Codice 159118, si rammenta che per coprire la OS8, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto. Inoltre si conferma che per la categoria OS8 II si può ricorrere agli istituti dellavvalimento art. 89, o partecipare in RTI art.48 del D.lgs 50/2016.
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito non essendo in possesso delle categorie OG9 e OS8 (a qualificazione non obbligatoria), è possibile partecipare alla procedura di gara con le categorie OG1V e OG11 IV? Risposta : Si rammenta che il bando richiede come categoria prevalente la categoria OG9 III bis mentre la categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie di opere specializzate OS23-OS28 e OS30 (principio dellassorbimento). Quindi per le categorie non in possesso dellimpresa la stessa può ricorrere, nei termini previsti dal codice, agli istituti dellavvalimento art. 89, o dellRTI art.48 del D.lgs 50/2016.
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito : La categoria OS8 può essere subappaltata al 100% comprendo con la categoria prevalente? Risposta : Si interpreta, dalla domanda, che limpresa è in possesso della categoria prevalente OG9 con la classifica richiesta dal bando, quindi può partecipare allappalto, invece per coprire la OS8, limpresa può ricorrere al subappalto in quanto limporto richiesto è inferiore al 50% dellintero appalto.
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Con la presente, chiediamo la possibilità di Subappaltare la categoria OS8 per l'INTERO IMPORTO PARI AD EURO. 470.507,48 (15,40%), dunque pari al 100% della stessa categoria OS8, ricoprendo l'importo della stessa con la categoria prevalente OG9 classifica IV. Si precisa inoltre, che la nostra Società è in possesso di Attestazione SOA per le categorie OG9 IV, OG1 III e OS30 II Risposta Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%. Nello specifico essendo limporto della categoria OS8 inferiore al 50% dellintero appalto la stessa può essere subappaltabile
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito si richiede cortese conferma che sia possibile partecipare alla presente procedura essendo in possesso della cat. OG1 class. III bis e della cat. OS30 class. III bis, ricorrendo all'avvalimento per le categorie OG9 class. III bis ed OS08 class. II. Risposta : Si rimanda a quanto specificato allart. 89, comma 1 del D.lgs 50/2016 L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito premesso che la categoria OS8 a qualificazione obbligatoria ma non facente parte dell'elenco delle opere di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, inquanto categoria NON S.I.O.S.-Strutture impianti ed opere speciali ( vedasi a tal fine il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248) con la presente si chiede la conferma che la suddetta categoria OS8 può essere subappaltata per intero ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, essendo l'importo della stessa inferiore al limite del 50% dell'importo complessivo del contratto. Risposta Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Un operatore economico chiede se : - Si può partecipare a detta gara senza possedere la cat. OS8 II, dichiarando quindi di voler subappaltare ad impresa qualificata tutto l'importo delle opere, non essendo una categoria SIOS ed essendo inferiore al 30% dell'importo dell'appalto - relativamente alla cat. OS30 II, possedendo la I, si può partecipare in forma singola subappaltando entro il limite del 50% dell'importo delle opere, oppure si deve formare un RTI per questa categoria? Risposta Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. In merito alla vostra richiesta relativamente alla categoria OS30 II, potete ricorrere allistituto del subappalto. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50% In merito al secondo quesito si può partecipare in avvalimento o RTI
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito Considerato che la categoria OS8 NON fa parte delle categorie superspecialistiche, con la presente si chiede espressamente, cosi come previsto dalla normativa vigente, se è possibile subappaltare la suddetta categoria al 100% Risposta Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 01/10/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - Quesito con la presente si chiede se è possibile partecipare con la categoria OG11 in sostituzione della categoria scorporabile OS28 Risposta: si rappresenta che limpresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie di opere specializzate OS28 (principio dellassorbimento)
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO Lo scrivente O.E. è a richiedere se è possibile partecipare alla presente procedura subappaltando il 100% della Categoria OS 8, ad impresa qualificata. RISPOSTA Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all' articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO: siamo a chiedervi se è possibile partecipare subappaltando l'intera categoria OS8. RISPOSTA Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all' articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO Con la presente si chiede se è possibile subappaltare per intero le lavorazioni relative alla cat. OS30 ad impresa in possesso di adeguata qualificazione coprendone l'importo con la cat. prevalente. RISPOSTA Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all' articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO Si chiede se è possibile partecipare subappaltando interamente la categoria OS8, ad impresa qualificata, coprendone l'importo con la categoria prevalente OG9 RISPOSTA Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all' articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO la presente per chiedere se è possibile partecipare alla procedura ricoprendo gli importi delle categorie scorporabili OS8 e OS30 con la categoria prevalente e subappaltando tali categorie al 100% ad impresa/e qualificata/e RISPOSTA Si rimanda a quanto specificato allart. 105, comma 5 del D.lgs 50/2016 Per le opere di cui all' articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del Decreto Semplificazioni L.108/2011 fino al 31/10/2021 anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50%. Si rimanda anche quanto riportato nel bando di gara, dove nelle note è specificato che tutte le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 50%
  • Pubblicato il 22/09/2021
    risposte a richiesta chiarimenti - QUESITO: In merito alla gara di appalto di cui in oggetto, relativamente alla richiesta di sopralluogo obbligatorio e ai soggetti abilitati ad effettuarlo: delegato dipendente, faccio notare che il nuovo Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Esiste, per contro, la nota dell'ANAC del 10/01/2018, con pubblicazione del "Bando Tipo" (in allegato) che indica inequivocabilmente i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo. Riporto l'indicazione contenuta nel Bando Tipo: Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Nel corso del 2018, tutti gli Enti appaltanti hanno recepito, oltre che l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010, le indicazioni contenute nel "Bando Tipo" e, nel bando e disciplinare tutti richiedono, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, la delega emessa dall'amministratore dell'impresa partecipante con allegato il proprio documento di identità. Vi chiediamo, pertanto, di consentirci di effettuare il sopralluogo, per la gara, di cui in oggetto, con delega semplice anche a personale non dipendente. RISPOSTA: Il sopralluogo può essere eseguiti anche da persone non legate da rapporti continuativi con l'operatore economico che presenterà l'offerta, purchè munito di idonea delega e relativi documenti di riconoscimento .

Gare e procedure in corso

All'interno di questa sezione è possibile consultare i bandi di gara secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti.
I dati di dettaglio delle procedure pubbliche sono consultabili selezionando il collegamento "Visualizza Scheda".
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